L’onere probatorio del contribuente non può limitarsi alla semplice esposizione della propria pretesa di restituzione contenuto nell’istanza di rimborso
SINTESI: In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale, ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l’amministrazione finanziaria nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale (cfr., ex multis, Cass SSUU n. 1518 del 2016). E tale onere probatorio incombente sul contribuente non può – di certo – essere adempiuto, come è accaduto nel caso concreto, con la mera esposizione della propria pretesa restitutoria nella istanza di rimborso. Invero, il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda (cfr. Cass. n. 14998 del 2023).
Ordinanza n. 29619 del 25 ottobre 2023 (udienza 28 settembre 2023)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Giudicepietro Andreina
Contenzioso tributario – Impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso – Grava sul contribuente l’onere di allegare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato – Le argomentazioni con cui l’amministrazione finanziaria nega la sussistenza di detti fatti costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale – L’onere probatorio del contribuente non può essere adempiuto con la mera esposizione della propria pretesa restitutoria nella istanza di rimborso
Fonte: Fisco Oggi