GUIDA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dal primo luglio è scattato l’obbligo di emissione anche per i forfettari con ricavi o compensi superiori a 25mila euro. Resta escluso fino al 2024 chi ha superato la soglia nel 2022.

Per fatturazione elettronica si intende il processo di emissione, invio, tenuta e conservazione del documento digitale “fattura”. In Italia ha avuto un percorso lungo e tortuoso, iniziato con la legge finanziaria del 2008, che vietava alle amministrazioni pubbliche di accettare fatture emesse o trasmesse in formato cartaceo. In Europa l’Italia è stato il primo Paese a introdurre l’obbligo normativo per l’area delle transizioni commerciali private e pubbliche attraverso un documento elettronico elaborabile.

Infatti, dal 6 giugno 2014, la e-fattura è diventata obbligatoria per le operazioni commerciali con le Pubbliche amministrazioni centrali ed è stata estesa anche per quelle locali a partire dal 2015. Dal primo gennaio 2019 è stata estesa anche tra privati, interessando quindi tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. Dal primo luglio 2022 la fattura elettronica è obbligatoria anche per i regimi forfettari e dal primo ottobre 2022 non è più prevista la moratoria, quindi la e-fattura dovrà rispettare il termine dei 12 giorni. La mancata emissione della fattura nei termini indicati comporterà sanzioni amministrative comprese tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.

Soggetti obbligati alla fatturazione elettronica

A partire dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica è obbligatoria per:

  • le operazioni con la Pubblica Amministrazione;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti privati (partite Iva e consumatori finali) residenti e stabili in Italia.

Come vedremo anche nel paragrafo successivo, il Decreto legge n. 36/2022 ha esteso l’obbligo anche per i contribuenti con regime di vantaggio e forfettario.

La fatturazione elettronica deve essere trasmessa al cliente tramite il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, che verificherà l’effettiva esistenza dei dati obbligatori ai fini fiscali e delle partite Iva di fornitore e cliente. In base al soggetto destinatario abbiamo tre principali tipologie di operazione:

  • Fatturazione elettronica B2g (Business to Government) – emesse verso le PA centrali e locali (obbligatoria dal 31 marzo 2015);
  • Fatturazione elettronica B2b (Business to Business) –tra soggetti privati titolari di partita Iva, emesse quindi tra imprese (obbligatori dal 1° gennaio 2019);
  • Fatturazione elettronica B2c (Business to Consumer) – emessa verso il consumatore finale, che può decidere se riceverla tramite Pec o come documento cartaceo.

Si potrà riceve la fattura elettronica:

  • nella casella Posta elettronica certificata (Pec);
  • nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • all’interno del software di fatturazione.

Il formato digitale della fattura, sia emessa che ricevuta, andrà inoltre conservato per almeno 10 anni, come indicato dall’Amministrazione finanziaria.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sull’obbligo della fatturazione elettronica per coloro che applicano il regime forfettario:

  • coloro che hanno superato il limite di 25mila euro nel 2021 è obbligato dal primo luglio 2022 (compreso quindi il 2023);
  • coloro che hanno superato il limite di 25mila euro nel 2022 sarà obbligato dal 2024.

Chi è esonerato

Nella Legge di bilancio del 2018 sono stati esclusi dall’obbligo:

  • i regimi forfettari (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014);
  • i regimi minimi o di vantaggio (commi 1-2, art. 27, Dl 98/2011);
  • coloro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi verso persone non residenti in Italia, comunitari ed extra comunitari;
  • i soggetti che offrono prestazioni sanitarie a persone fisiche, come ad esempio medici, fisioterapisti e altri operatori, e che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Il Consiglio dei ministri del 14 aprile 2022, ha però introdotto alcune modifiche. Dal 1° luglio l’obbligo entra in vigore anche per:

  • i regimi forfettari con compensi o ricavi dell’anno precedente superiori ai 25mila euro
  • i regimi di vantaggio;
  • i soggetti che applicano la flat tax al 15% su redditi fino a 65mila euro.

Il governo ha inoltre deciso che a partire dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di e-fattura sarà esteso anche ai regimi fino ad ora esonerati. Le sanzioni non scatteranno subito: per il periodo di imposta compreso tra luglio e settembre 2022, saranno esclusi i forfettari obbligati dal 1° luglio se la fattura elettronica verrà emessa entro il mese successivo a quello dell’operazione.

Per il momento il 31 agosto 2022 c’è stata la prima scadenza di fattura elettronica obbligatoria senza sanzioni per le partite Iva a regime forfettario o di vantaggio e per le Asd (associazioni sportive dilettantistiche) fino a 25mila euro di ricavi e compensi annui. Dovranno quindi essere completati tutti gli adempimenti per le operazioni di luglio (articolo 18 del Dl 36/2022), sfruttando i termini differiti (entro e non oltre il mese successivo) concessi per i primi mesi dopo l’estensione dell’obbligo.

Per il terzo trimestre 2022 l’emissione della fattura elettronica con invio tramite Sdi sarà consentito entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione senza incorrere in alcuna sanzione, che verranno invece applicate per le operazioni dal 1° ottobre 2022.

Normativa: leggi e circolari sulla fatturazione elettronica

Di seguito le principali leggi, circolari e i provvedimenti del governo sulla fatturazione elettronica, a partire dal più recente.

Decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 – Ulteriori misure per l’attuazione del Pnrr (entrata in vigore del provvedimento 1/05/2022)

Decreto 10 maggio 2019 – pdf – Innalzamento a 400 euro dell’ammontare complessivo entro cui si può emettere la fattura (GU n.120 del 24 maggio 2019)

Decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 – pdf – Trasmissione telematica delle operazioni Iva e controllo delle cessioni di beni attraverso distributori automatici (attuazione art.9, comma 1, lettere d) e g), della 11 marzo 2014, n.23)

Provvedimento 3 novembre 2021- pdf – Riapertura dei termini per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati

Provvedimento 28 ottobre 2021 – pdf – Modifiche al provvedimento n.211273 del 5 agosto 2021 dell’Agenzia delle Entrate

Decreto 24 agosto 2020, n 132 – Regolamento sull’individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche

Provvedimento del 28 dicembre 2018 – pdf – Modalità per l’emissione della fattura elettronica tramite il Sistema di interscambio verso i consumatori reali e da parte dei soggetti passivi dell’Iva

Decreto legislativo del 27/12/2018 n. 148 – Attuazione della direttiva Ue 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Legge di bilancio per l’anno finanziario 2018 e bilancio per pluriennale per il triennio 2018-2020

Articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 12 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, in corso di conversione –

Esterometro

Con la circolare n. 26/E del 13 luglio 2022 (testo integrale al seguente link pdf), l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sull’Esterometro, la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere. La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 è divenuta puntuale dal 1° luglio 2022 e prevede quindi che i soggetti passivi di Iva, residenti o stabiliti in Italia, trasmettano per via telematica e con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive, effettuate con soggetti che non sono stabiliti nel nostro Paese, compresi i consumatori.

Fanno eccezione le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale oppure una fattura elettronica di importo non superiore a 5mila euro per ogni singola operazione, non rilevanti ai fini IVA nel territorio italiano.

L’Esterometro comporta in sintesi uno specifico trattamento delle fatture in valuta estera. Uno dei problemi, quindi, che più facilmente si può presentare è quello della modalità di traduzione del documento straniero nel formato stabilito per la fatturazione elettronica. Le semplificazioni previste sono state poche, la più rilevante è la possibilità di indicare sul campo “descrizione” i soli riferimenti a “beni”, “servizi”, oppure “beni e servizi” con rimando alla descrizione sul documento estero, in forma analitica. Per maggiori informazioni consulta la Circolare n. 26/2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Fattura elettronica in Europa

L’Italia e il Portogallo sono, ad oggi, gli unici paesi europei ad aver introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica. Inizialmente era stato introdotto fino al 2021, grazie ad un’autorizzazione specifica dell’Unione europea, già estesa al prossimo triennio. La misura è stata pensata per combattere l’evasione fiscale, uno dei problemi più gravosi del nostro Paese.

In Unione europea esiste già una fatturazione elettronica generalizzata dal 2019 per gli appalti pubblici. Da alcuni anni è in cantiere un processo di ammodernamento dell’Iva entro il 2023, (l’imposta è infatti armonizzata a livello unionale) per ridurre i costi operativi e le frodi fiscali.I punti principali del programma sono:

  • l’obbligo di fatturazione elettronica per i rapporti tra i privati in tutti i Paesi Ue;
  • nuovo trattamento Iva per le piattaforme e-commerce, con l’inserimento di nuove regole e procedure;
  • registrazione unica europea per l’Iva.

Sono diversi i Paesi che hanno intrapreso questo processo: in Svezia la fattura elettronica è obbligatoria solamente nel settore e sta valutando tre modelli per avvicinarsi al modello dell’Iva elettronica proposto dalla Commissione europea, il Belgio ha esteso a marzo l’obbligo alle Pa, la Romania lo introdurrà a partire dal prossimo luglio per le imprese legate a categorie di merce a rischio evasione, la Polonia renderà obbligatoria la fatturazione B2B dal 2023.

FAQ – Domande e risposte

C’è l’obbligo della fatturazione elettronica anche verso privati senza partita Iva?

L’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso i soggetti privati (consumatori finali) decorre dal 1° gennaio 2019. Quando quest’ultimo richiede la fattura, gli esercenti o i professionisti sono obbligati ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio (SdI) e a fornirne copia al cliente, in formato cartaceo oppure in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso consumatore.

Un consumatore privato può consultare il formato elettronico delle fatture ricevute?

Il consumatore finale persona fisica può consultare il formato elettronico delle fatture ricevute, accedendo al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nell’apposita sezione del proprio portale web. È possibile accedere al servizio solo in presenza di una espressa adesione da parte del consumatore finale. Coloro che hanno aderito al servizio di consultazione nel periodo transitorio (dal 1° luglio 2019 al 30 settembre 2021) possono consultare le fatture già emesse nei loro confronti dal 1° gennaio 2019. Invece, per le adesioni successive al 30 settembre 2021, è possibile visionare solo le fatture ricevute dal giorno successivo a quello in cui l’adesione è stata effettuata. È sempre possibile recedere dal servizio. In tal caso, le fatture ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo al recesso dal servizio.

La legge impone la fattura elettronica per la Pubblica Amministrazione?

L’obbligo della fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione è in vigore dal 6 giugno 2014, per le Amministrazioni centrali, e dal 31 marzo 2015, per le Amministrazioni locali.

Le associazioni senza partita Iva devono fare la fatturazione elettronica?

In generale, le fatture possono essere emesse solo dai soggetti che sono in possesso di partita IVA. Quindi, un’Associazione non titolare di partita IVA ed in possesso del solo codice fiscale non è soggetta all’obbligo di fatturazione.

È richiesta la fatturazione elettronica anche per l’estero?

Dal 1° luglio 2022, le fatture emesse verso soggetti stabiliti all’estero (UE ed Extra UE), per operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi, devono essere gestite tramite il sistema della fatturazione elettronica. Pertanto, i soggetti con partita IVA stabiliti in Italia devono emettere la fattura elettronica e trasmetterla al Sistema di Interscambio (SdI). Al soggetto estero verrà, invece, inviata la semplice fattura in PDF o cartacea. In vista di tale obbligo, dalla stessa data cessa l’obbligo di fornire i dati transfrontalieri all’Agenzia delle Entrate, tramite il c.d. “esterometro”.

Esiste un importo minimo?

Per l’emissione della fattura non è previsto alcun limite minimo d’importo.

Per la fatturazione elettronica occorre il codice univoco o la pec?

Nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi, se il cliente possiede un indirizzo di PEC, non vi è la necessità di comunicare alcun codice univoco. In tal caso, nella compilazione della fattura elettronica, il codice univoco deve essere valorizzato con “0000000” e la fattura sarà recapitata all’indirizzo di PEC indicato dal cliente. Se, invece, il cliente non possiede un indirizzo PEC, può comunicare al proprio cessionario il “codice univo”, al quale il Sistema di Interscambio recapiterà la fattura elettronica. Il “codice univo” può essere richiesto all’Agenzia delle Entrate, direttamente dal soggetto interessato, oppure, in alternativa, è possibile utilizzare il codice destinatario di un intermediario che, in tal caso, riceverà le fatture del delegante.

Quali sono le sanzioni previste in caso di fattura elettronica tardiva o errata?

Nel caso di fattura elettronica emessa in ritardo (quindi oltre 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, per la fattura immediata, ed oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, per la fattura differita), trovano applicazione le seguenti sanzioni:

  • entro la liquidazione periodica Iva, sanzione 250 euro a 2.000 euro;
  • oltre la liquidazione periodica Iva, sanzione che varia dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro.

Al riguardo, si precisa che, in caso di omessa, errata o tardiva fatturazione elettronica, le sanzioni possono essere ridotte tramite l’istituto del ravvedimento operoso, come di seguito indicato:

  • 1/9, entro 90 giorni dall’effettuazione dell’omissione o dell’errore;
  • 1/8, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
  • 1/7, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
  • 1/6, oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.

Nel caso in cui il file telematico contenente la fattura elettronica venga scartato dal Sistema di Interscambio (SdI), la fattura elettronica può essere re-inviata entro 5 giorni dalla data di notifica dello scarto.  Trascorso tale termine, la fattura risulterà non inviata, trovando applicazione il regime sanzionatorio sopra indicato.

Il cessionario o committente che non riceve la fattura elettronica deve attivarsi e procedere all’emissione di una autofattura, da inoltrare al Sistema di interscambio (SdI), al fine di evitare la sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250,00 ed un massimo di 2.000,00 euro.

La posizione di Confcommercio

Come Associazione di categoria, la Confcommercio ha avuto un ruolo importate nella definizione del processo di fatturazione elettronica, per cercare di rendere il nuovo strumento meno oneroso per gli operatori commerciali, in particolare per le imprese più piccole.

Su invito dell’Amministrazione finanziaria, la Confederazione ha dato numerosi suggerimenti sia in termini di semplificazione degli adempimenti del nuovo processo di fatturazione, sia in termini di agevolazioni fiscali per l’adeguamento alle nuove tecnologie necessarie per l’emissione della fattura elettronica.

Secondo i dati di Confcommercio, se da una parte il processo di fatturazione ha aiutato l’Amministrazione finanziaria a combattere l’evasione fiscale, dall’altra le piccole imprese hanno riscontrato più di una difficoltà. Le aziende hanno dovute sobbarcarsi una serie di spese per l’adeguamento, come l’acquisto di software e apparecchiature informatiche, l’implementazione di nuove procedure informatiche e in certi casi, soprattutto per le imprese di piccole dimensioni e/o i cui titolari non sono più giovani di età, l’assunzione di un delegato per emettere e spedire le fatture (una società informatica, un commercialista o un Caf).

Confcommercio si è quindi adoperata sin da subito per assistere tutte le imprese e i professionisti,
offrendo loro servizi e soluzioni operative. Ha inoltre richiesto, nelle opportune sedi, il riconoscimento di agevolazioni fiscali a fronte dei maggiori costi sostenuti dagli operatori commerciali, soprattutto di piccole dimensioni, per adeguarsi al nuovo processo di fatturazione elettronica.

 

Fonte: Confcommercio

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