Accordi di ristrutturazione dei debiti, la struttura per il parere conforme

Riguarda le proposte di transazione fiscale che prevedono una falcidia del debito originario superiore al 70 per cento e, contestualmente, all’importo di 30milioni di euro

 

Emanate le disposizioni dell’Agenzia riguardanti gli adempimenti in materia di transazione di cui all’art. 63 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, a seguito delle novità introdotte dall’articolo 4-quinquies, commi 5 e 6, del Dl 18 ottobre 2023, n. 145 (Decreto Anticipi).

Il provvedimento dell’Agenzia del 29 gennaio 2024 stabilisce che nell’ambito delle proposte di transazione fiscale relative a tributi amministrati dall’Agenzia, che prevedono una falcidia del debito originario, inclusi i relativi accessori, superiore al 70% e, contestualmente, all’importo di 30 milioni di euro, l’adesione alla proposta sia espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell’Ufficio tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della Direzione centrale piccole e medie imprese.

La misura si applica alle proposte di transazione espresse a partire dal 1° febbraio 2024.

Il provvedimento dà attuazione alle disposizioni previste dall’articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, Dl n. 69/2023, come modificato dall’articolo 4-quinquies, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 individuando, come richiesto, la struttura centrale competente ad esprimere il parere conforme, la soglia di percentuale e in valore assoluto della falcidia del debito originario proposta, al di sopra della quale il predetto parere è espresso dalla struttura centrale individuata e, infine, la decorrenza delle nuove disposizioni.

 

Fonte: Fisco Oggi

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