Ciocco-latte al bar o al market, ok ad aliquote Iva diverse

È necessario che i prodotti non presentino proprietà analoghe nonostante l’ingrediente principale in comune o che le differenze tra essi influiscano sulla decisione di acquisto del consumatore

 

La Corte di giustizia Ue, con la sentenza del 5 ottobre 2023, causa C-146/2022, ha stabilito che i principi generali dell’Iva non ostano a una normativa nazionale, la quale prevede che prodotti alimentari composti dallo stesso ingrediente principale e rispondenti alla medesima esigenza per un consumatore medio siano assoggettati a due aliquote Iva ridotte diverse, a seconda che siano venduti al dettaglio o che siano preparati e forniti caldi a un cliente, su sua richiesta, per il consumo immediato.

Una società che gestisce una catena di caffè in Polonia, commercializza una bevanda, che si presenta sotto forma di cioccolata calda preparata a base di latte e di una salsa al cioccolato.
Detta compagine ha inviato all’autorità tributaria una richiesta di informazioni vincolanti riguardanti l’aliquota Iva applicabile a tale bevanda. Il Fisco polacco ha ritenuto che la vendita da asporto e quella in loco, di detta bevanda, dovessero essere considerate cessioni di beni accompagnate da servizi accessori, vale a dire la preparazione e la fornitura della bevanda al cliente per un consumo immediato: pertanto, tali cessioni di beni dovevano essere assoggettate all’aliquota Iva ridotta dell’8 per cento.
La società contestava tale decisione, sostenendo che occorreva applicare un’aliquota Iva ridotta del 5%, per analogia con le altre cessioni di beni di cui alla legge nazionale sull’Iva, la quale comprende, in particolare, le bevande a base di latte.
La vertenza, dopo che l’Amministrazione aveva manifestato, ancora una volta, una diversa opinione rispetto alla tesi della contribuente, finiva avanti al Tribunale amministrativo del voivodato di Breslavia, Polonia, che nutriva dubbi quanto alla compatibilità della normativa e della prassi nazionali di cui trattasi, con i principi del sistema comune dell’Iva.

Questioni pregiudiziali
Pertanto, detto Tribunale amministrativo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia Ue le seguenti questioni pregiudiziali:

  • se l’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c); l’articolo 14, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 1 e l’articolo 98, paragrafi da 1 a 3, della direttiva Iva, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione 282/2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva Iva, in combinato disposto con l’allegato III, punti 1 e 12 bis, della citata direttiva e con i considerando 4 e 7 della direttiva Iva, nonché il principio di leale cooperazione, il principio di neutralità fiscale, il principio di legalità dell’imposta e il principio della certezza del diritto, ostino a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella presente causa, che prevede l’aliquota Iva ridotta del 5% per i prodotti alimentari, tra cui le bevande a base di latte, escludendo dalla suddetta aliquota i prodotti alimentari, tra cui proprio le bevande a base di latte, classificati come servizi di ristorazione e di vendita di bevande secondo la classificazione statistica polacca e applicando a tali prodotti (alle cessioni e ai servizi a essi relativi) l’aliquota Iva ridotta dell’8%, in una situazione in cui il consumatore medio, acquistando i prodotti o servizi in parola, considera tali cessioni (servizi) come rispondenti alle stesse esigenze
  • se sia compatibile con i principi di neutralità fiscale e di certezza del diritto una prassi amministrativa che implica l’applicazione di due diverse aliquote Iva ridotte a prodotti aventi le stesse caratteristiche e qualità oggettive, a seconda che vengano o meno prestati i servizi di preparazione e di somministrazione di tali prodotti, differenziando in tal modo i prodotti in parola in funzione del fattore soggettivo e non oggettivo.

La decisione
La Corte di giustizia premette che, ai sensi dell’articolo 96 della direttiva Iva, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi si applica, in linea di principio, un’aliquota Iva identica, ossia l’aliquota normale fissata da ciascuno Stato membro. In deroga a tale principio, l’articolo 98 di tale direttiva riconosce agli Stati membri la facoltà di applicare aliquote Iva ridotte. A questo scopo, l’allegato III della suddetta direttiva elenca in maniera esaustiva le categorie di cessioni di beni e di prestazioni di servizi che possono essere assoggettate a tali aliquote ridotte.
La finalità della facoltà concessa agli Stati membri di prevedere aliquote Iva ridotte è quella di rendere meno onerosi e, di conseguenza, maggiormente accessibili al consumatore finale, sul quale grava in definitiva l’imposta, taluni beni e servizi ritenuti particolarmente necessari.
Quindi, a condizione che le operazioni alle quali si applica l’aliquota ridotta rientrino in una delle categorie di cui all’allegato III della direttiva Iva e che il principio di neutralità fiscale sia rispettato, il legislatore nazionale è libero, quando delimita, nel suo diritto interno, le categorie alle quali intende applicare tale aliquota ridotta, di classificare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi incluse nelle categorie di cui all’allegato III della direttiva Iva secondo il metodo che ritiene più adeguato, rispettando il principio di neutralità fiscale.

Nel caso in esame, proseguono i giudici comunitari, la normativa e la prassi di riferimento portano a distinguere tra le bevande al latte pronte per il consumo, che sono commercializzate in negozi, ai quali è applicata un’aliquota Iva ridotta del 5%, e le bevande calde al latte che, al pari di quella prodotta dalla società polacca, sono preparate dal dipendente di un caffè su richiesta di un cliente per un consumo immediato, che sono assoggettate ad un’aliquota Iva ridotta dell’8 per cento.
Secondo la Corte di giustizia, un tale metodo di classificazione dei prodotti alimentari, che si fonda in particolare sul fatto che essi siano accompagnati o meno da servizi accessori per il loro consumo, non è, di per sé, incompatibile con il diritto dell’Unione; spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale rispetti il principio di neutralità fiscale.

In particolare, il giudice del rinvio dovrà tener conto, in primo luogo, per quanto riguarda le proprietà delle bevande in questione, del fatto che queste ultime presentano somiglianze, ossia che esse sono preparate a partire dal medesimo ingrediente principale, ossia il latte, e che, secondo le constatazioni dell’autorità tributaria, esse presentano una consistenza liquida e un aspetto esteriore simili. Inoltre, il giudice del rinvio dovrà altresì verificare, in tale contesto, se tali bevande possano differire sensibilmente a livello di gusto, consistenza e odore, in particolare perché il consumatore potrebbe, per quanto riguarda le bevande calde al latte assoggettate all’aliquota Iva ridotta dell’8%, ordinare ingredienti supplementari che possono avere un impatto non trascurabile su tali elementi. Inoltre, il giudice del rinvio dovrà prendere in considerazione il fatto che le bevande di cui trattasi nel procedimento principale presentano una differenza termica idonea a esercitare un’influenza considerevole sulle loro rispettive proprietà, come il gusto e l’odore.

Ebbene, le bevande commercializzate dalla società polacca, essendo preparate specificamente su richiesta del cliente e fornite calde, sono destinate a essere consumate immediatamente, mentre ciò non avviene necessariamente nel caso delle bevande al latte commercializzate in negozio, sulla cui composizione il consumatore non ha, peraltro, alcuna influenza. Quindi, spiega la Corte di Lussemburgo, sembra che tale differenza possa esercitare un’influenza determinante sulla scelta del consumatore di acquistare l’una o l’altra di tali bevande, in quanto tale scelta non avviene nelle stesse condizioni né con lo stesso obiettivo, e ciò ancor meno se il consumatore può modificare la composizione delle prime bevande ordinando ingredienti supplementari.

In definitiva, secondo gli eurogiudici, il giudice del rinvio dovrà stabilire, in primo luogo, se le bevande al latte di cui trattasi nel procedimento principale presentino proprietà analoghe, in secondo luogo, se esse rispondano alle stesse esigenze del consumatore e, in terzo luogo, se le differenze tra tali bevande al latte esercitino un’influenza determinante sulla scelta del consumatore medio di acquistare l’una o l’altra di dette bevande. È sufficiente, in particolare, che il terzo criterio sia soddisfatto perché si possa ritenere che i beni o le prestazioni di servizi di cui trattasi non siano simili e che il loro assoggettamento ad aliquote Iva ridotte diverse non violi, di conseguenza, il principio di neutralità fiscale.

Conclusioni
L’articolo 98 della direttiva Iva, in combinato disposto con l’allegato III, punti 1 e 12 bis, della stessa, con l’articolo 6 del regolamento di esecuzione (Ue) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva Iva, nonché con il principio di neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, la quale prevede che prodotti alimentari composti dallo stesso ingrediente principale e rispondenti alla medesima esigenza per un consumatore medio siano assoggettati a due aliquote dell’Iva ridotte diverse, a seconda che siano venduti al dettaglio in un negozio o che siano preparati e forniti caldi a un cliente su sua richiesta per il consumo immediato, a condizione che tali prodotti alimentari non presentino proprietà analoghe nonostante l’ingrediente principale che hanno in comune o che le differenze esistenti tra detti prodotti, anche per quanto riguarda i servizi di supporto che accompagnano le loro forniture, influiscano significativamente sulla decisione del consumatore medio di acquistare l’uno o l’altro di essi.

Fonte: Fisco Oggi

Data della sentenza
5 ottobre 2023

Numero della causa
Causa C-146/2021

 

 

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