Forme societarie: da dove iniziare?
Oggi fare impresa in Italia, è un’impresa! Sarà una banalità, ma di fronte ai bivi che il settore imprenditoriale pone, non si può che constatare la veridicità della frase.
Tutto ha inizio ancor prima che l’azienda nasca oppure quando i volumi sono cambiati e bisogna capire quale forma societaria scegliere. Perché gran parte del lavoro è anche in questa scelta.
Ti ritrovi in questa fase? Sei quasi arrivato al punto di lanciare la monetina per decidere la forma giuridica più adatta alla tua attività? Sicuramente saprai che due facce di una moneta non bastano per decidere.
Le forme giuridiche con cui costituire e gestire una società sono molteplici, e non sempre sceglierle in autonomia è la mossa più giusta da fare. Ora ti diciamo perché.
Quali sono le tipologie societarie
Prima di fare una scelta sulle forme giuridiche societarie, è importante essere consapevole di quali siano queste forme. Regolamentate dal Codice civile, le forme giuridiche in Italia si dividono prima di tutto in due categorie importanti: imprese individuali e imprese collettive.
Nelle prime confluisce unicamente l’impresa individuale, che prevede la presenza di un solo titolare, unico responsabile, ed è destinata per imprenditori commerciali o piccoli imprenditori. In questa tipologia sono incluse anche le imprese familiari.
Nelle imprese collettive invece rientrano le società di persone e le società di capitali.
Cosa significano nel dettaglio le imprese collettive e qual è la forma più giusta da scegliere per la tua società?
L’elemento che caratterizza principalmente la società di persone è la personalità giuridica che corrisponde ai soci stessi.
I soci, quindi, possono essere titolari di diritti e doveri, però in caso di inadempienze, hanno una responsabilità illimitata e solidale.
Illimitata perché, qualora non fossero più in grado di pagare i creditori, dovranno rispondere con tutto il patrimonio personale.
Solidale invece, perché se un debito viene contratto da un socio, ne rispondono comunque gli altri soci, che dovranno pagare. In più, le società di persone non necessitano di versamento di un capitale minimo.
Rientrano in queste tipologie di società:
Società semplice (S.S.)
Di nome e di fatto! L’oggetto di una società semplice è un’attività economica non commerciale e come anticipato sopra, non è previsto il capitale minimo. La società prevede invece la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, ma non è previsto il fallimento.
Società in nome collettivo (S.N.C.)
Anche per la società in nome collettivo, i soci si assumono la responsabilità illimitata e solidale. Perciò il rischio è che il socio debba rispondere con il patrimonio personale. Queste società sono invece soggette a fallimento.
Società in accomandita semplice (S.A.S.)
Questa forma societaria si caratterizza per la presenza di due tipologie di soci: gli accomandatari e gli accomandanti.
I primi, hanno la responsabilità illimitata e solidale riguardo le obbligazioni, in più a loro spetta l’amministrazione e gestione della società.
I secondi invece sono soci con responsabilità nei confronti delle obbligazioni, ma proporzionalmente alla quota societaria di cui dispongono.
Ma con una possibile eccezione: se un socio accomandante accetta che anche il suo nome sia incluso nella ragione sociale della società, la sua responsabilità nei confronti delle obbligazioni diventa illimitata e solidale come quella dei soci accomandatari.
Nelle società di capitali, la personalità giuridica non combacia con i soci, ma con la società stessa.
In questo caso, infatti, non è più il singolo socio ad essere titolare di diritti, doveri e obblighi ma sarà la società stessa. La società avrà quindi un suo capitale e in caso di inadempienza sarà questa a rispondere nei confronti di terzi.
Rientrano in queste tipologie di società:
Società a responsabilità limitata (S.R.L.)
La società a responsabilità limitata è tra le forme giuridiche più consigliate per un’attività commerciale. Negli ultimi anni, infatti, la società si è trasformata in un modello adatto non solo alle grandi imprese, ma anche per quelle dalle dimensioni più piccole. In questo caso la società – come anticipa il nome – risponde limitatamente al suo capitale sociale.
In sostanza per scegliere questa forma societaria devi sapere che:
- La personalità è giuridica
- Autonomia patrimoniale perfetta
- Patrimonio autonomo e diviso in quote
Società a responsabilità limitata semplificata (S.R.L.S.)
Questo tipo di società è la più giovane rispetto alle altre, essendo stata introdotta dal legislatore nel 2012 per favorire la crescita dell’imprenditoria.
A differenza della S.R.L., per la società a responsabilità limitata semplificata il tetto massimo è di 9.999,99 euro e quello minimo di 1 euro, da versare in fase di costituzione della società. Ma le differenze non finiscono qui:
- Presenza di un modello standard non modificabile
- No sconti fiscali sulle spese di gestione della società
- L’abbattimento dei costi notarili
- Gli unici soci previsti sono persone fisiche
Società per azioni (S.P.A.)
L’obiettivo delle società per azioni sono i grandi investimenti. Infatti, il capitale minimo per aprire questo tipo di società è di 50.000 euro, il cui 25% deve esser ceduto agli amministratori nel momento della costituzione della società.
Anche in questo caso, le caratteristiche della forma societaria saranno:
- Personalità giuridica
- Autonomia patrimoniale perfetta
- Responsabilità dei soci limitata
- Capitale diviso in azioni
In più, le società per azioni si possono suddividere in modello chiuso o modello aperto, a seconda che facciano ricorso o meno al mercato dei capitali di rischio. Ultimo ma non meno importante, possono scegliere se essere quotate o meno in borsa.
Fonte: For Freedom Consulting Company