Fatti concreti per contestare il no del Fisco al rimborso

L’Agenzia non è vincolata a una specifica motivazione del rifiuto e può eccepire gli errori del ricorso introduttivo anche in appello

SINTESI: Nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio -rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, costui deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, e l’Amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi “a tutto campo”, non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, con la conseguenza che le eventuali “falle” del ricorso introduttivo possono essere eccepite, anche in appello, dall’Amministrazione, a prescindere dalla preclusione posta dall’art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in quanto, comunque, attengono all’originario thema decidendum (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso), fatto salvo il limite del giudicato (cfr. Cass. n. 31626 del 2018).

Ordinanza n. 27858 del 3 ottobre 2023 (udienza 20 settembre 2023)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Napolitano Lucio
Impugnazione del silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso – Il contribuente deve dimostrare che non sussiste alcuna ipotesi che legittimi il rifiuto – L’Amministrazione finanziaria può difendersi “a tutto campo” superando la preclusione posta dall’art. 57 del D.gs. n. 546 del 1992

Rimborsi, soltanto prove concrete rimuovono il silenzio-rifiuto

L’Amministrazione finanziaria può difendersi senza alcun vincolo a una specifica motivazione di rigetto

SINTESI: In tema di contenzioso tributario, il contribuente quando impugna il silenzio rifiuto su di un’istanza di rimborso d’imposta, deve dimostrare, in punto di fatto, che non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, mentre l’Amministrazione finanziaria può difendersi senza alcun vincolo ad una specifica motivazione di rigetto, sì che le eventuali incongruenze del ricorso introduttivo possono legittimamente essere eccepite dall’Ufficio anche in grado di appello a prescindere dalla preclusione posta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, trattandosi comunque di rilievi pur sempre attinenti all’originario tema del decidere e cioè la sussistenza o meno dei presupposti idonei a legittimare il rifiuto del richiesto rimborso (cfr., in tal senso, Cass. n. 18830 del 2020; conf. Cass. n. 23587 del 2016).

Ordinanza n. 37919 del 28 dicembre 2022 (udienza 13 ottobre 2022)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Napolitano Lucio – Est. Saija Salvatore
Contenzioso tributario – Impugnazione silenzio rifiuto di istanza di rimborso –È onere del contribuente dimostrare che non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto – L’Amministrazione finanziaria può difendersi senza alcun vincolo ad una specifica motivazione di rigetto

 

Fonte: Fisco Oggi

 

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